Soggiorno prolungato all'estero

Quando una persona va all’estero mantenendo il domicilio in Svizzera, non com-porta nessun problema dal punto di vista fiscale. Il contribuente resta normalmente assoggettato in Svizzera, significa che è imposto sul reddito annuale che ha effettivamente acquisito. La durata dell’interruzione dell’attività lucrativa non gioca alcun ruolo.

Esempio:

Un’insegnante liceale compie un viaggio di studi all’estero di sei mesi mantenendo il suo domicilio in Svizzera:

  • 1° gennaio 2025 – 31 agosto 2025: stipendio mensile: 8 000 franchi
  • 1° settembre 2025 – 28 febbraio 2026: cessazione dell’attività lucrativa
  • 1° marzo 2026 – 31 dicembre 2026: ripresa dell’attività di insegnante liceale. Stipendio mensile: 9 000 franchi

Anno fiscale 2025:
È determinante il reddito annuo effettivamente conseguito nel 2025, vale a dire 64 000 franchi
(8 x 8 000 franchi).

Anno fiscale 2026:
Anche nel 2026 il contribuente è tassato sul reddito annuo effettivamente conseguito dopo il suo ritorno in Svizzera, vale a dire 90 000 franchi (reddito determinante: 10 x 9 000 franchi).

Affinché la rinuncia al domicilio sia accettata, il contribuente deve trasferire all’estero il centro dei suoi interessi vitali.

Esempio:

Il 1° marzo 2025 un contribuente lascia la Svizzera perché ha accettato un posto di lavoro all’estero. In questo modo egli rinuncia al suo domicilio in Svizzera (centro dei suoi interessi vitali all’estero). Termina così il suo assoggettamento in Svizzera ed egli non è quindi più obbligato a pagare le imposte in Svizzera, a meno che non possegga dei beni patrimoniali in Svizzera (ad es. un fondo).