Imposta sull’utile delle persone giuridiche

Imposte percepite dai cantoni e comuni

«L’imposta sull’utile» delle persone giuridiche corrisponde all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Attraverso quest’imposta, le persone giuridiche dichiarano il loro «reddito», che rappresenta l’utile realizzato durante l’esercizio annuale. La persona giuridica deve pagare le imposte nel luogo dove ha la sua sede o amministrazione oppure dove possiede determinati beni o fonti di reddito.

Oltre alla Confederazione, i cantoni ed i comuni prelevano pure un’imposta sull’utile. Tutti i cantoni ed i comuni – ad eccezione di Basilea Città (nessuna imposta comunale) – prelevano un’imposta sull’utile netto presso le società di capitali o cooperative. L’imposta sull’utile netto è fissata con un’aliquota proporzionale ed espressa in percento.

I Cantoni possono concedere alle società di nuova costituzione – che favoriscono gli interessi economici del Cantone – agevolazioni sotto forma di esenzioni temporanee, totali o parziali per un periodo massimo di dieci anni.

L’imposta è calcolata per ogni periodo fiscale che corrisponde all’esercizio commerciale.