Imposta sulle bevande distillate
Imposte prelevate dalla Confederazione
Che siano di pera o di prugna, tutte le acquaviti prodotte in Svizzera sono assoggettate all’imposta. I distillati indigeni e importati sono imposti allo stesso livello e secondo una stessa valutazione. Il tasso unico d’imposizione è di 29 franchi per litro d’alcool puro.

Da 2004, una tassa speciale di 116 franchi per litro di alcol puro viene prelevata sugli alcopop.
Il reddito di questa tassa sulle bibite distillate è versato per il 90 % alle assicurazioni sociali AVS/AI. Il 10 % restante va ai cantoni e deve essere utilizzato a combattere le cause e gli effetti dell’abuso di sostanze che generano dipendenza.
L'imposta è riscossa dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC.
Lo sapevi?
Il reddito derivante dall'imposizione delle bevande distillate nel 2023 ammonta a circa 291 milioni di franchi.
L’utilizzo personale di acquavite dei produttori agricoli non viene imposto. Inoltre, le persone a partire da 17 anni possono importare, senza pagare tassa doganale, 5 litri d’alcool con il 18 % vol. massimo, e 1 litro con più del 18 % vol.